IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396; Viste la delibera del 2 luglio 1983, con cui il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, ha approvato un testo di adeguamento della tariffa professionale della categoria, e la delibera del 30 settembre 1991, con cui il medesimo consiglio - tenuto conto delle modifiche concordate con i competenti organi della categoria e dei rilievi del Ministero della sanita' - ha approvato un nuovo testo di adeguamento della tariffa stessa; Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento di aggiornamento degli onorari, delle indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese relativamente alle prestazioni professionali dei biologi; Visti i pareri espressi il 30 luglio 1991 dal Ministero della sanita' ed il 18 novembre 1991 dal Comitato interministeriale dei prezzi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7/66.2/3764 del 30 luglio 1993); ADOTTA il seguente regolamento: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE Art. 1. 1. Il presente regolamento e le relative tabelle, che ne fanno parte integrante, determinano gli onorari, le indennita' e i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) e' il seguente: "Art. 45 (Tariffe professionali). - La tariffa professionale degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanita', su proposta del consiglio dell'Ordine". - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".